Il 22 dicembre il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha inviato alle Regioni e ai Soggetti Attuatori una nota contenente le procedure per la realizzazione delle opere provvisionali. La nota specifica che il riferimento è agli interventi di puntellamento, o similari, e di demolizione, anche realizzati nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici immobili.
Le opere provvisionali finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità che interessano edifici. Se si tratta di puntellamenti, o similari, il sindaco è tenuto a darne immediata comunicazione al proprietario. In caso di demolizioni, il Sindaco dispone l’intervento con propria ordinanza, avvalendosi , se necessario, della valutazione di un Gruppo tecnico di sostegno. Per quanto riguarda la realizzazione, il Sindaco può richiedere che il puntellamento o la demolizione sia svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; se ciò non è possibile, si fa ricorso a una ditta privata. In relazione alle spese connesse a questa tipologia di attività, la copertura è assicurata dai fondi stanziati per l’emergenza, gestiti mediante le contabilità speciali istituite presso le quattro Regioni. In particolare, il Comune può procedere direttamente per importi inferiori ai 40mila euro, mentre per importi superiori deve acquisire preventivamente il nulla-osta della direzione di protezione civile della Regione, che è tenuta a esprimersi entro tre giorni.
Le opere provvisionali finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità che interessano i beni culturali e paesaggistici immobili. Il Comune può procedere con puntellamenti o demolizioni solo se il bene non figura nell’elenco di quelli per cui l’Amministrazione dei Beni Culturali si è riservata l’intervento. In tutti gli altri casi, se si tratta di puntellamenti o similari, il Comune è tenuto a darne comunicazione al Segretariato Regionale del Mibact-Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Se invece l’intervento consiste in una demolizione, totale o parziale, il Comune richiede l’autorizzazione preventiva alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Per quanto riguarda gli oneri finanziari, la copertura di spesa è assicurata dai fondi stanziati per l’emergenza, con la possibilità per il Comune di procedere direttamente per importi inferiori ai 40mila euro o di chiedere il nulla-osta alla Regione per importi superiori.
Le opere provvisionali finalizzate a evitare ulteriori danni ai beni culturali immobili. Gli interventi che riguardano i beni culturali immobili che non rientrano negli elenchi definiti dal Soggetto Attuatore e che non sono finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ma a evitare ulteriori danni alle strutture, possono essere realizzati dal proprietario, possessore o detentore del bene, sia pubblico che privato. Se l’intervento consiste in un puntellamento, o similare, è necessario darne comunicazione al Segretariato Regionale Mibact e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Se si tratta di una demolizione, totale o parziale, è necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Per quanto riguarda i soggetti pubblici, la realizzazione di questi interventi può procedere direttamente per importi inferiori ai 40mila euro o con il nulla-osta della Regione per importi superiori. Gli oneri finanziari sono a carico dei fondi stanziati per l’emergenza, gestiti mediante le contabilità speciali istituite presso le quattro Regioni. I soggetti pubblici possono anche richiedere che i puntellamenti e le demolizioni siano realizzati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dopo averne verificato le possibilità con il Soggetto Attuatore. Se il proprietario del bene è un soggetto privato, l’intervento di puntellamento o demolizione è realizzato a propria cura e a proprie spese.
Le opere provvisionali finalizzate a evitare ulteriori danni ai beni paesaggistici immobili. Gli interventi che riguardano i beni paesaggistici immobili che non sono finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ma a evitare ulteriori danni alle strutture, possono essere realizzati dal proprietario, possessore o detentore del bene, sia pubblico che privato. In entrambi i casi il proprietario, che realizza gli interventi a propria cura e a proprie spese, è tenuto a informare il Comune dell’intenzione di procedere autonomamente. In caso di puntellamento o intervento simile, il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Segretariato Regionale Mibact e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Se invece l’intervento consiste in una demolizione, totale o parziale, il proprietario richiede l’autorizzazione preventiva alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente.